Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di procuratore ufficiale giudiziario, per la modifica alle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile e delle altre leggi speciali vigenti in relazione all'oggetto della professione, per l'organizzazione degli uffici giudiziari relativamente al servizio delle notificazioni, nonché per la disciplina transitoria necessaria ai fini del passaggio al nuovo regime giuridico. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene alle direttive comunitarie e alle relative norme di attuazione, nonché ai princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 3.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un motivato parere entro il termine di un mese dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.